Art. 5.
 
   1.  Alla  copertura del maggiore onere valutato nell'importo di L.
100.000.000, nonche' dell'onere una tantum valutato  nell'importo  di
L.  255.000.000  derivante  dall'applicazione  della presente legge a
carico dell'esercizio finanziario 1988, per l'importo complessivo  di
L.  355.000.000, si provvede mediante riduzione' di pari importo, del
fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione  della  spesa,
della  tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce "personale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza"
indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale
19 gennaio 1988, n. 5.
   2.  Al  maggiore  onere,  valutato  nell'importo di L. 545.000.000
derivante   dall'applicazione   della   presente   legge   a   carico
dell'esercizio  finanziario  1989 si fa fronte mediante l'utilizzo di
una quota  di  pari  importo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione",
programma "amministrazione generale", area di attivita' "personale in
attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza" del bilancio pluriennale
1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988,
n. 5.
   3.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.