Art. 5. 1. Alla copertura del maggiore onere valutato nell'importo di L. 100.000.000, nonche' dell'onere una tantum valutato nell'importo di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 355.000.000, si provvede mediante riduzione' di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, della tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "personale in attivita' di servizio ed in quiescenza" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5. 2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di L. 545.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1989 si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attivita' "personale in attivita' di servizio ed in quiescenza" del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5. 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.