Art. 10.
                        Copertura degli oneri
 
   1.   Alla  copertura  dell'onere  di  L.  1.500.000.000  derivante
dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a  carico  dell'esercizio
finanziario  1988,  si  provvede mediante riduzione, di pari importo,
del fondo iscritto al cap. 84170  dello  stato  di  previsione  della
spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce "personale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza"
indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale
19 gennaio 1988, n. 5.
   2.  All'onere, valutato nell'importo di L. 1.500.000.000 derivante
dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a  carico  dell'esercizio
finanziario  1989 si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari
importo delle disponibilita'  derivanti  dalle  previsioni  di  spesa
iscritte   nel   settore   funzionale   "organizzazione",   programma
"amministrazione generale", area di attivita' "personale in attivita'
di  servizio  e  di quiescenza" del bilancio pluriennale 1988-1990 di
cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5
   3.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.