Art. 10. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "personale in attivita' di servizio ed in quiescenza" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5. 2. All'onere, valutato nell'importo di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a carico dell'esercizio finanziario 1989 si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attivita' "personale in attivita' di servizio e di quiescenza" del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.