Art. 2.
                        Spese di funzionamento
 
   1.   La   giunta   provinciale   assegna   annualmente   all'Opera
universitaria dell'Universita' degli studi di Trento un finanziamento
per  le  spese  di funzionamento, determinandone l'importo sulla base
del bilancio annuale di previsione dell'Opera stessa e di una annessa
relazione  programmatica  dell'attivita'  da svolgere che evidenzi in
particolare gli obiettivi  perseguiti,  le  azioni  programmate  e  i
relativi  costi,  gli  utenti  dei  servizi  e  delle  attivita' ed i
concorsi a carico degli stessi, nonche' ogni  utile  informazione  in
ordine alle previsioni di bilancio assunte.
   2.  Nel  provvedimento di assegnazione sono precisate le modalita'
di erogazione, tenuto conto delle disposizioni di  cui  all'art.  111
della  legge  provinciale  10  aprile  1980, n. 8 e all'art. 21 della
legge provinciale 20 marzo 1986, n. 7.