Art. 2. Spese di funzionamento 1. La giunta provinciale assegna annualmente all'Opera universitaria dell'Universita' degli studi di Trento un finanziamento per le spese di funzionamento, determinandone l'importo sulla base del bilancio annuale di previsione dell'Opera stessa e di una annessa relazione programmatica dell'attivita' da svolgere che evidenzi in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni programmate e i relativi costi, gli utenti dei servizi e delle attivita' ed i concorsi a carico degli stessi, nonche' ogni utile informazione in ordine alle previsioni di bilancio assunte. 2. Nel provvedimento di assegnazione sono precisate le modalita' di erogazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'art. 21 della legge provinciale 20 marzo 1986, n. 7.