Art. 3.
                        Spese di investimento
 
   1.  La  giunta  provinciale  e' autorizzata ad assegnare all'opera
universitaria finanziamenti per  la  realizzazione  di  programmi  di
investimento.
   2.  I  programmi, elaborati dall'Opera universitaria sulla base di
criteri di urgenza, priorita' ed utilita' degli interventi,  indicano
la   situazione   attuale   dei   servizi,  il  presumibile  sviluppo
dell'utenza, le eventuali modalita' di  coordinamento  con  le  altre
strutture  realizzate  ai  sensi  della legge provinciale 21 dicembre
1984, n. 13, nonche' le modalita'  di  finanziamento  e  i  tempi  di
realizzazione degli interventi stessi.
   3.  I  programmi  sono  soggetti  alla  approvazione  della giunta
provinciale   la   quale,   col   medesimo   provvedimento,   dispone
l'assegnazione  dei  finanziamenti,  determina la spesa ammissibile e
stabilisce le modalita' della loro erogazione.
   4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi di
investimento si osservano le modalita' e le  procedure  di  cui  alla
legge  provinciale  21  dicembre  1984,  n. 13, sostituendosi l'Opera
universitaria in tutte le funzioni attribuite  dalla  medesima  legge
sll'Universita'.