Art. 3. Spese di investimento 1. La giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare all'opera universitaria finanziamenti per la realizzazione di programmi di investimento. 2. I programmi, elaborati dall'Opera universitaria sulla base di criteri di urgenza, priorita' ed utilita' degli interventi, indicano la situazione attuale dei servizi, il presumibile sviluppo dell'utenza, le eventuali modalita' di coordinamento con le altre strutture realizzate ai sensi della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, nonche' le modalita' di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi stessi. 3. I programmi sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale la quale, col medesimo provvedimento, dispone l'assegnazione dei finanziamenti, determina la spesa ammissibile e stabilisce le modalita' della loro erogazione. 4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi di investimento si osservano le modalita' e le procedure di cui alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, sostituendosi l'Opera universitaria in tutte le funzioni attribuite dalla medesima legge sll'Universita'.