Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria i rappresentanti dei professori di ruolo, dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato, di cui all'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti, rispettivamente, con due rappresentanti dei professori ordinari e straordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori universitari. 2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512, la giunta provinciale nomina i rappresentanti della provincia che si sostituiscono ai rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria. Uno dei rappresentanti e' designato dalle minoranze consiliari. 3. I rappresentanti elettivi nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, compresi quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Trento. Alla medesima scadenza sono rinnovati anche i rappresentanti della provincia.