Art. 5.
                     Consiglio di amministrazione
 
   1.  Nel  consiglio  di  amministrazione dell'opera universitaria i
rappresentanti dei professori di  ruolo,  dei  professori  incaricati
stabilizzati e degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un
incarico stabilizzato, di cui all'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre
1973,  n.  580,  convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre
1973,   n.   766,   sono   sostituiti,   rispettivamente,   con   due
rappresentanti   dei   professori   ordinari   e   straordinari,   un
rappresentante  dei  professori  associati,  un  rappresentante   dei
ricercatori universitari.
   2.  Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19
novembre 1987, n. 512, la giunta provinciale nomina i  rappresentanti
della  provincia che si sostituiscono ai rappresentanti della Regione
nel consiglio di amministrazione dell'Opera  universitaria.  Uno  dei
rappresentanti e' designato dalle minoranze consiliari.
   3.  I  rappresentanti  elettivi  nel  consiglio di amministrazione
dell'Opera universitaria, compresi quelli  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati in coincidenza
con le elezioni per  il  rinnovo  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'  degli  studi di Trento. Alla medesima scadenza sono
rinnovati anche i rappresentanti della provincia.