Art. 6. Assegno di studio 1. La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata, con decorrenza dall'anno accademico 1988/89, fino all'importo massimo di L. 1.000.000 per gli studenti residenti nel comune ove ha sede l'universita' o i comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima e di L. 2.500.000 per i residenti in altri comuni. 2. Per l'attribuzione dell'assegno di studio si osservano i limiti di reddito e i criteri generali determinati dalla giunta provinciale. 3. L'ammontare dell'assegno di studio, i tempi e le modalita' di erogazione, nonche' i comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'universita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria. 4. Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno di studio.