Art. 6.
                          Assegno di studio
 
   1.  La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art.
1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive  modificazioni  ed
integrazioni,   e'   elevata,  con  decorrenza  dall'anno  accademico
1988/89, fino all'importo massimo di L. 1.000.000  per  gli  studenti
residenti  nel  comune ove ha sede l'universita' o i comuni dai quali
si possa  raggiungere  quotidianamente  la  sede  medesima  e  di  L.
2.500.000 per i residenti in altri comuni.
   2. Per l'attribuzione dell'assegno di studio si osservano i limiti
di reddito e i criteri generali determinati dalla giunta provinciale.
   3.  L'ammontare  dell'assegno di studio, i tempi e le modalita' di
erogazione,  nonche'  i  comuni  dai  quali  si   possa   raggiungere
quotidianamente la sede dell'universita' sono stabiliti dal consiglio
di amministrazione dell'Opera universitaria.
   4. Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno
di studio.