Art. 9. Modifica alla copertura degli oneri di cui alla legge provinciale recante: "Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici". 1. L'art. 5 della legge provinciale approvata nella seduta del 17 giugno 1988, concenente: "Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici" e' sostituito dal seguente: "1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 800.000.000 nonche' dell'onere 'una tantum' valutato nell'importo di L. 265.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1988 per l'importo complessivo di L. 1.065.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce 'personale in attivita' di servizio ed in quiescenza' indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5. 2. Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 1.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale 'organizzzione', programma 'amministrazione generale', area di attivita' 'personale in attivita' di servizio ed in quiescenza', del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennazio 1988, n. 5 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia".