Art. 9.
 
Modifica alla copertura degli oneri di cui alla legge provinciale
   recante: "Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati
   provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri  regionali  e
   amministratori  locali ed altre disposizioni relative al personale
   e all'organizzazione degli uffici".
   1.  L'art. 5 della legge provinciale approvata nella seduta del 17
giugno 1988, concenente: "Norme concernenti  aspettative  e  permessi
degli  impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri
regionali e amministratori locali ed altre disposizioni  relative  al
personale  e  all'organizzazione  degli  uffici"  e'  sostituito  dal
seguente:
   "1.  Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L.
800.000.000 nonche' dell'onere 'una tantum' valutato nell'importo  di
L.  265.000.000,  derivante  dall'applicazione della presente legge a
carico dell'esercizio finanziario 1988 per l'importo  complessivo  di
L.  1.065.000.000,  si  provvede mediante riduzione, di pari importo,
del fondo iscritto al cap. 84170  dello  stato  di  previsione  della
spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce 'personale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza'
indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale
19 gennaio 1988, n. 5.
   2.  Al  maggior  onere, valutato nell'importo di L. 1.100.000.000,
derivante   dall'applicazione   della   presente   legge   a   carico
dell'esercizio  finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di
una quota  di  pari  importo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle
previsioni  di spesa iscritte nel settore funzionale 'organizzzione',
programma 'amministrazione generale', area di attivita' 'personale in
attivita'  di  servizio  ed  in quiescenza', del bilancio pluriennale
1988-1990 di cui all'art. 15  della  legge  provinciale  19  gennazio
1988, n. 5
   3.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia".