Art. 10.
 
   Nel   caso   di   strade   gestite   da   piu'   comuni  od  enti,
l'autorizzazione al transito rilasciata da un comune o altro titolare
della  gestione  valevole,  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme
provinciali  in  materia  di  transito  sulle   strade   classificate
forestali,  per  il  passaggio  anche su tronchi di strada di diversa
proprieta', quando sia necessario attraversarli  per  raggiungere  il
tratto su cui e' concesso il permesso di transito.