Art. 10. Nel caso di strade gestite da piu' comuni od enti, l'autorizzazione al transito rilasciata da un comune o altro titolare della gestione valevole, ai fini dell'applicazione delle norme provinciali in materia di transito sulle strade classificate forestali, per il passaggio anche su tronchi di strada di diversa proprieta', quando sia necessario attraversarli per raggiungere il tratto su cui e' concesso il permesso di transito.