Art. 11. Il presente regolamento si applica anche per la circolazione dei veicoli a motore sulle strade all'interno dei parchi fino a quando non sara' diversamente disposto ai sensi della nuova disciplina sull'ordinamento dei parchi naturali. LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48 - REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 6 - ALLEGATO A ----> Vedere Allegato a Pag. 62 della Regione <--- Allegato della parte integrante del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-62/leg. decreti 18 maggio 1988.