Art. 11.
 
   Il  presente  regolamento si applica anche per la circolazione dei
veicoli a motore sulle strade all'interno dei parchi  fino  a  quando
non  sara'  diversamente  disposto  ai  sensi  della nuova disciplina
sull'ordinamento dei parchi naturali.
LEGGE  PROVINCIALE  23  NOVEMBRE  1978,  N.  48  - REGOLAMENTO DI CUI
ALL'ART. 6 - ALLEGATO A
 
          ----> Vedere Allegato a Pag. 62 della Regione <---
 
   Allegato  della  parte integrante del decreto del presidente della
giunta provinciale n. 7-62/leg. decreti 18 maggio 1988.