Art. 2.
 
   Le  autorizzazioni  al  transito  possono  essere  rilasciate, dal
proprietario o dal titolare  della  gestione  della  strada  o  dalla
figura  prevista  all'art.  9  del  presente regolamento su richiesta
dell'interessato, il quale deve dichiarare le proprie generalita', la
residenza, le motivazioni per l'accesso alla strada, la denominazione
della/e  strada/e  da  percorrere,  l'arco  temporale  riferibile  al
bisogno  d'uso  nonche' gli estremi di identificazione del veicolo da
autorizzare.