Art. 2. Le autorizzazioni al transito possono essere rilasciate, dal proprietario o dal titolare della gestione della strada o dalla figura prevista all'art. 9 del presente regolamento su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare le proprie generalita', la residenza, le motivazioni per l'accesso alla strada, la denominazione della/e strada/e da percorrere, l'arco temporale riferibile al bisogno d'uso nonche' gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.