Art. 3.
 
   Le  strade  forestali  definite  ai  sensi delle leggi provinciali
48/1978 sono state costruite in base alle  esigenze  di  transito  di
mezzi  specifici per i lavori forestali; l'autorizzazione al transito
per categorie  diverse  di  veicoli  a  motore  puo'  percio'  essere
rilasciata previa verifica, da parte del titolare della gestione, del
buono stato di manutenzione e  percorribilita'  della  strada,  fermo
restando  che  la medesima non e' soggetta a pubblico transito e come
tale non classificata ai sensi delle vigenti leggi.  E',  quindi,  in
ogni  caso esclusa la responsabilita' di chi rilascia il permesso per
i danni derivanti a persone e cose dal tansito autorizzato.