Art. 3. Le strade forestali definite ai sensi delle leggi provinciali 48/1978 sono state costruite in base alle esigenze di transito di mezzi specifici per i lavori forestali; l'autorizzazione al transito per categorie diverse di veicoli a motore puo' percio' essere rilasciata previa verifica, da parte del titolare della gestione, del buono stato di manutenzione e percorribilita' della strada, fermo restando che la medesima non e' soggetta a pubblico transito e come tale non classificata ai sensi delle vigenti leggi. E', quindi, in ogni caso esclusa la responsabilita' di chi rilascia il permesso per i danni derivanti a persone e cose dal tansito autorizzato.