Art. 5. Il periodo di validita' delle autorizzazioni dovra' essere limitato strettamente alle necessita' temporali d'uso dichiarate e non potra' superare, in ogni caso, l'anno solare: per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito puo' avere validita' variabile fino ad 1 anno; per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B la validita' del permesso di transito puo' variare fino ad 1 mese; per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito deve avere validita' giornaliera; per le esigenze di tipo D il proprietario o l'ente titolare della gestione della strada puo' per il giorno in oggetto, autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione dandone comunicazione alla stazione forestale competente per territorio.