Art. 5.
 
   Il   periodo  di  validita'  delle  autorizzazioni  dovra'  essere
limitato strettamente alle necessita' temporali  d'uso  dichiarate  e
non potra' superare, in ogni caso, l'anno solare:
    per  le  categorie  d'utenza autorizzate in base alle esigenze di
tipo A il permesso di transito puo' avere validita' variabile fino ad
1 anno;
    per  le  categorie  d'utenza autorizzate in base alle esigenze di
tipo B la validita' del permesso di transito puo' variare fino  ad  1
mese;
    per  le  categorie  d'utenza autorizzate in base alle esigenze di
tipo C il permesso di transito deve avere validita' giornaliera;
    per le esigenze di tipo D il proprietario o l'ente titolare della
gestione della strada puo' per il giorno in oggetto,  autorizzare  la
libera  circolazione  sulla  strada  interessata dalla manifestazione
dandone  comunicazione  alla  stazione   forestale   competente   per
territorio.