Art. 6.
 
   Per il godimento degli usi civici, cosi' come definiti dall'art. 4
della legge 26 giugno 1927, n. 1766, ed esercitati in conformita'  al
regolamento adottato dagli enti interessati ai sensi dell'art. 15 del
decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952,  n.
4,  ma  non  rientranti nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali,
possono essere rilasciate autorizzazioni al transito la cui validita'
temporale  deve  essere  comunque  stabilita  ed  in  ogni  caso  non
superiore all'anno solare.