Art. 6. Per il godimento degli usi civici, cosi' come definiti dall'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, ed esercitati in conformita' al regolamento adottato dagli enti interessati ai sensi dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4, ma non rientranti nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali, possono essere rilasciate autorizzazioni al transito la cui validita' temporale deve essere comunque stabilita ed in ogni caso non superiore all'anno solare.