Art. 7. Le autorizzazioni vanno rilasciate, mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo. Il contrassegno regolarmente vidimato deve riportare in modo chiaro o leggibile, pena la nullita', il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validita', il/i percorso/i concesso/i e la categoria d'utenza definita in base ai tipi di esigenza di cui ai precedenti articoli 4 e 6.