Art. 7.
 
   Le  autorizzazioni  vanno  rilasciate,  mediante  appositi  moduli
conformi al modello allegato al presente regolamento,  con  emissione
di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da
collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.
   Il  contrassegno  regolarmente  vidimato  deve  riportare  in modo
chiaro o leggibile, pena la nullita', il tipo e numero di  targa  del
veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di
targa, il periodo di  validita',  il/i  percorso/i  concesso/i  e  la
categoria  d'utenza  definita  in  base ai tipi di esigenza di cui ai
precedenti articoli 4 e 6.