Art. 8.
 
   Gli  estremi delle autorizzazioni, contestualmente al rilascio del
contrassegno, vanno riportati sulla relativa matrice  da  conservarsi
presso le sedi dei comuni o degli altri enti preposti. Tale documento
potra' essere consultato, per i necessari  riscontri,  da  parte  del
personale  incaricato  dell'applicazione  della  legge provinciale n.
48/1978 (vedi allegato A).