Art. 8. Gli estremi delle autorizzazioni, contestualmente al rilascio del contrassegno, vanno riportati sulla relativa matrice da conservarsi presso le sedi dei comuni o degli altri enti preposti. Tale documento potra' essere consultato, per i necessari riscontri, da parte del personale incaricato dell'applicazione della legge provinciale n. 48/1978 (vedi allegato A).