(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17
                        del 16 settembre 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  14  della legge regionale 28
agosto 1984, n. 23, e' sostituito dal seguente:
   "L'importo  degli  aiuti concessi alle associazioni dei produttori
riconosciute dopo il 1› luglio  1985,  a  valere  pe  i  cinque  anni
successivi    alla   data   del   loro   riconoscimento,   e'   pari,
rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto  ed  il
quinto  anno,  al massimo al 5%, al 4%, al 3% ed al 2% del valore dei
prodotti provenienti dai soci ed  immessi  sul  mercato  e  non  puo'
superare   le   spese   reali   di  costruzione  e  di  funzionamento
amministrativo dell'associazione interessata. Tale importo e' versato
in  quote  annue  al  massimo durante un periodo di 7 anni successivo
alla data del riconoscimento".Art. 2.
   1.  Per  l'esercizio  finanziario 1989, alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvede con
legge di variazione al relativo bilancio regionale.
   2.  Per  gli  esercizi finanziari successivi, alla quantificazione
dell'entita' della  spesa  si  provvede  con  le  relative  leggi  di
bilancio.