(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17 del 16 settembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1984, n. 23, e' sostituito dal seguente: "L'importo degli aiuti concessi alle associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1 luglio 1985, a valere pe i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, e' pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al massimo al 5%, al 4%, al 3% ed al 2% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato e non puo' superare le spese reali di costruzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata. Tale importo e' versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento".Art. 2. 1. Per l'esercizio finanziario 1989, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvede con legge di variazione al relativo bilancio regionale. 2. Per gli esercizi finanziari successivi, alla quantificazione dell'entita' della spesa si provvede con le relative leggi di bilancio.