Art. 10. Natanti minori 1. Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, scooters acquatici e mezzi similari ed i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione e' consentita entro i 500 metri dalla riva. I predetti natanti devono essere dotati di almeno un salvagente, tranne che si tratti di natanti inaffondabili con apposito mancorrente cui aggrapparsi stando in acqua. 2. L'autorita' competente per la navigazione sul lago puo' estendere o ridurre il limite di cui al primo comma, in relazione a particolari condizioni locali.