Art. 10.
                            Natanti minori
 
   1.  Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini,
mosconi, scooters acquatici e mezzi similari ed i natanti a vela  con
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione e'
consentita entro i 500 metri dalla riva. I  predetti  natanti  devono
essere  dotati  di  almeno  un  salvagente,  tranne  che si tratti di
natanti inaffondabili con apposito mancorrente cui aggrapparsi stando
in acqua.
   2.  L'autorita'  competente  per  la  navigazione  sul  lago  puo'
estendere o ridurre il limite di cui al primo comma, in  relazione  a
particolari condizioni locali.