Art. 12. Divieto di impiego della tavola a vela 1. L'uso della tavola a vela e' vietato: a) sulla rotta dei battelli in servizio di linea; b) alla entrata e nelle vicinanze dei porti ed approdi come segnalati dalla provincia di Perugia; c) oltre la distanza di 500 metri dalla riva; d) nelle zone riservate alla balneazione; e) nei corridoi di uscita dei motoscafi per sci nautico. 2. L'autorita' competente per la navigazione sul lago, puo' estendere o ridurre il limite di cui al precedente punto c), in relazione a particolari condizioni locali.