Art. 12.
                Divieto di impiego della tavola a vela
 
   1. L'uso della tavola a vela e' vietato:
     a) sulla rotta dei battelli in servizio di linea;
     b)  alla  entrata  e  nelle  vicinanze dei porti ed approdi come
segnalati dalla provincia di Perugia;
     c) oltre la distanza di 500 metri dalla riva;
     d) nelle zone riservate alla balneazione;
     e) nei corridoi di uscita dei motoscafi per sci nautico.
  2.  L'autorita'  competente  per  la  navigazione  sul  lago,  puo'
estendere o ridurre il limite di  cui  al  precedente  punto  c),  in
relazione a particolari condizioni locali.