Art. 14.
                         Ormeggi ed ancoraggi
 
   1.  Gli  ormeggi  fissi verranno assegnati, previa autorizzazione,
secondo il regolamento approvato dalla provincia.
   2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla
banchina di approdo e in modo ben visibile dall'acqua e  non  possono
essere ceduti a terzi.
   3.  I  posti  fissi  riservati sono elencati con l'indicazione del
nominativo dell'avente diritto, del  numero  di  matricola  o  velico
dell'imbarcazione,  in apposito registro presso l'ufficio competente.
   4.  Si  provvedera'  alla  rimozione,  a spese dell'inadempiente e
comunque   del   proprietario,   delle   imbarcazioni   che   ocupano
abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non
di linea, od ai titolari di concessioni.