Art. 14. Ormeggi ed ancoraggi 1. Gli ormeggi fissi verranno assegnati, previa autorizzazione, secondo il regolamento approvato dalla provincia. 2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla banchina di approdo e in modo ben visibile dall'acqua e non possono essere ceduti a terzi. 3. I posti fissi riservati sono elencati con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del numero di matricola o velico dell'imbarcazione, in apposito registro presso l'ufficio competente. 4. Si provvedera' alla rimozione, a spese dell'inadempiente e comunque del proprietario, delle imbarcazioni che ocupano abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non di linea, od ai titolari di concessioni.