Art. 15.
                         Transito sui pontili
 
   1. E' vietato:
     a)  tuffarsi  dai pontili o da altre strutture di attracco della
navigazione pubblica sul lago Trasimeno;
     b) praticare la balneazione negli specchi d'acqua antistanti gli
attracchi dei battelli della navigazione pubblica  e  nelle  aree  di
manovra degli stessi;
     c) transitare sui pontili con veicoli di qualsiasi genere, salvo
autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
     d)  ostacolare  o  intralciare  in  qualsiasi  modo  il transito
pedonale sui pontili;
     e)  esercitare  la  pesca  con  la  canna  o con qualunque altro
attrezzo in modo tale che cio' possa costituire intralcio o  pericolo
per chi transita sui pontili.