Art. 15. Transito sui pontili 1. E' vietato: a) tuffarsi dai pontili o da altre strutture di attracco della navigazione pubblica sul lago Trasimeno; b) praticare la balneazione negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi dei battelli della navigazione pubblica e nelle aree di manovra degli stessi; c) transitare sui pontili con veicoli di qualsiasi genere, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia; d) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili; e) esercitare la pesca con la canna o con qualunque altro attrezzo in modo tale che cio' possa costituire intralcio o pericolo per chi transita sui pontili.