Art. 16.
                        Sistema sanzionatorio
 
   1.  Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni
previste dagli  artt.  2,  3,  5,  6  e  8  si  applica  la  sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
   2.  Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni
previste dagli artt. 9, 10, 11,  12  e  13  si  applica  la  sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
   3.  Per  la  violazione della prescrizione prevista dall'art. 7 si
applica la sanzione amministrativa da L 50.000 a L. 250.000.
   4.  Per la violzione di ciascuno dei divieti previsti dall'art. 15
si applica la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
   5.  La  trasgressione, per tre volte, del divieto, di cui al terzo
comma dell'art. 9, puo' comportare la revoca dell'autorizzazione  per
l'esercizio dello sci nautico.