Art. 16. Sistema sanzionatorio 1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000. 2. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000. 3. Per la violazione della prescrizione prevista dall'art. 7 si applica la sanzione amministrativa da L 50.000 a L. 250.000. 4. Per la violzione di ciascuno dei divieti previsti dall'art. 15 si applica la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000. 5. La trasgressione, per tre volte, del divieto, di cui al terzo comma dell'art. 9, puo' comportare la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dello sci nautico.