Art. 18. R i n v i o 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si richiamano le norme di legge statale o regionale, vigenti in materia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 19 luglio 1988 MANDARINI