Art. 18.
                             R i n v i o
 
   1.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge si richiamano
le norme di legge statale o regionale, vigenti in materia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 19 luglio 1988
 
                              MANDARINI