Art. 2.
                   Fascia costiera e sua protezione
 
   1.  Per  tutto il perimetro del Lago Trasimeno viene istituita una
fascia di protezione delle acque della profondita' di metri 300 dalla
riva all'interno del lago stesso. Detta fascia costiera di protezione
viene ridotta a metri 150 dalle rive delle isole. Per riva si intende
la  linea  circumlacuale  ove batte l'onda di piena al di sopra della
quota di sfioro dell'emissario; oltre la riva insiste la zona,  della
profondita' di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito.
   2. Nella suindicata fascia e' consentita, salvo quanto disposto al
successivo  art.  3,  la  navigazione  solo  con  imbarcazioni  della
lunghezza  massima di metri 9 dalla linea di galleggiamento, sospinte
a remi o a vela, e ad una velocita' massima di tre nodi.
   3.  Le  imbarcazioni potranno raggiungere, a motore, le sponde del
lago Trasimeno unicamente  nei  corridoi  d'acqua  in  corrispondenza
delle  zone  portuali  o di punti di approdo autorizzati, compresa le
cosiddette scese; corridoi e scese  che  dovrano  essere  debitamente
segnalati.
   4.  Negli  specchi  d'acqua ove e' autorizzata la balneazione, per
una distanza di metri 150 dalla riva, le imbarcazioni dovranno essere
sospinte unicamente a remi o a pedali.
   5.  Negli  specchi  d'acqua ove e' autorizzzata la balneazione, le
tavole a vela dovranno portarsi, senza fare uso della  vela,  ad  una
distanza  di metri 50 dalla riva, utilizzando unicamente gli appositi
corridoi, debitamente segnalati.