Art. 2. Fascia costiera e sua protezione 1. Per tutto il perimetro del Lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondita' di metri 300 dalla riva all'interno del lago stesso. Detta fascia costiera di protezione viene ridotta a metri 150 dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra della quota di sfioro dell'emissario; oltre la riva insiste la zona, della profondita' di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito. 2. Nella suindicata fascia e' consentita, salvo quanto disposto al successivo art. 3, la navigazione solo con imbarcazioni della lunghezza massima di metri 9 dalla linea di galleggiamento, sospinte a remi o a vela, e ad una velocita' massima di tre nodi. 3. Le imbarcazioni potranno raggiungere, a motore, le sponde del lago Trasimeno unicamente nei corridoi d'acqua in corrispondenza delle zone portuali o di punti di approdo autorizzati, compresa le cosiddette scese; corridoi e scese che dovrano essere debitamente segnalati. 4. Negli specchi d'acqua ove e' autorizzata la balneazione, per una distanza di metri 150 dalla riva, le imbarcazioni dovranno essere sospinte unicamente a remi o a pedali. 5. Negli specchi d'acqua ove e' autorizzzata la balneazione, le tavole a vela dovranno portarsi, senza fare uso della vela, ad una distanza di metri 50 dalla riva, utilizzando unicamente gli appositi corridoi, debitamente segnalati.