Art. 3.
                        Divieto di navigazione
 
   1.  E' vietato l'accesso a qualsiasi imbarcazione, tranne quelle a
fondo piatto dei  pescatori  professionisti  nell'espletamento  della
loro   attivita',  all'interno  dello  specchio  d'acqua  nella  zona
costiera di  S.  Savino,  delimitata  da  una  linea  congiungente  i
seguenti punti:
     a) limite est darsena del piano regolatore di S. Feliciano;
     b) pontile di S. Arcangelo.
   I  pescatori  professionisti, nel navigare in detta zona, dovranno
procedere ad una velocita' non superiore a due nodi.
   2. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, e' vietata
la navigazione con qualsiasi tipo  di  imbarcazione  all'interno  dei
canneti  e  in una fascia ad essi esterna di metri 50. Per canneto si
intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa  si
protende verso il lago.
   3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti
esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette  bozze  e  dei
pescatori  professionisti, che dovranno accedere nei canneti solo nei
punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi.