Art. 3. Divieto di navigazione 1. E' vietato l'accesso a qualsiasi imbarcazione, tranne quelle a fondo piatto dei pescatori professionisti nell'espletamento della loro attivita', all'interno dello specchio d'acqua nella zona costiera di S. Savino, delimitata da una linea congiungente i seguenti punti: a) limite est darsena del piano regolatore di S. Feliciano; b) pontile di S. Arcangelo. I pescatori professionisti, nel navigare in detta zona, dovranno procedere ad una velocita' non superiore a due nodi. 2. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, e' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione all'interno dei canneti e in una fascia ad essi esterna di metri 50. Per canneto si intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa si protende verso il lago. 3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi.