Art. 4.
                               Deroghe
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 1 e 3 non si applicano
alle unita' della navigazione pubblica e a quelle addette ai  servizi
di  pronto  soccorso  o ad altri servizi pubblici; la deroga riguarda
anche  i  mezzi  di  soccorso  nell'espletamento  di  detto   compito
appartenenti  ai  singoli  clubs  velici o nautici affiliati al CONI,
nonche', previa autorizzazione provinciale,  quelli  appartenenti  ai
gestori  di  darsene.  I mezzi di soccorso dei clubs velici o nautici
quando navighino per servizi di  soccorso,  sono  tenuti  ad  esporre
apposito  segno  di riconoscimento, costituito da una bandiera bianca
con al centro una croce rossa.