Art. 4. Deroghe 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano alle unita' della navigazione pubblica e a quelle addette ai servizi di pronto soccorso o ad altri servizi pubblici; la deroga riguarda anche i mezzi di soccorso nell'espletamento di detto compito appartenenti ai singoli clubs velici o nautici affiliati al CONI, nonche', previa autorizzazione provinciale, quelli appartenenti ai gestori di darsene. I mezzi di soccorso dei clubs velici o nautici quando navighino per servizi di soccorso, sono tenuti ad esporre apposito segno di riconoscimento, costituito da una bandiera bianca con al centro una croce rossa.