Art. 5.
                     Ammissione alla navigazione
 
   1.  Sono  ammesse  alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le
imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della  potenza  massima
di  9  cavalli fiscali e con profondita' di immersione della linea di
galleggiamento non supeiore a metri 1,80 e con profondita' ridotta  a
metri  0,80,  sempre  dalla  linea  di  galleggiamento,  per  le pale
dell'elica o altro sistema di propulsione. Il  requisito  massimo  di
immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore.
   2.  E' consentito l'uso dei motori diesel di potenza eventualmente
superiore a 9 cavalli fiscali purche' la potenza  effettiva  massima,
come  indicata nel libretto d'uso del motore, non sia superiore ai 25
cavalli effettivi.
   3.  A partire dal 1 giugno 1990 per le imbarcazioni a motore sono
consentiti  soltanto  l'erogazione  e  l'uso  dei   carburanti   meno
inquinanti,  disponibili sul mercato. La giunta regionale provvede ad
individuare, con proprio atto, le caratteristiche  merceologiche  del
carburante ammesso.
   4. Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge,
le imbarcazioni da diporto saranno munite di motori che siano  adatti
all'uso  di  quel  carburante che, per caratteristiche merceologiche,
sia considerato il meno inquinante e quindi da utilizzarsi  ai  sensi
del precedente terzo comma.
   5.  Per  tutte  le imbarcazioni che si trovino a navigare sul lago
Trasimeno e' stabilito il limite di velocita' massima di 20 nodi  (37
km/h)  durante  il  giorno (dal sorgere al tramonto del sole) e di 10
nodi (18,5 km/h) nelle ore notturne  (dal  tramonto  al  sorgere  del
sole).
   6.  Sono  esentate  dall'osservanza  dei precedenti commi tutte le
imbarcazioni in servizio pubblico, anche non di linea, per  le  quali
saranno,   di  volta  in  volta,  in  sede  di  autorizzzazione  alla
navigazione, imposte opportune prescrizioni di velocita' o  di  altro
genere.
   7.  Sono  esentate  dalla  osservanza  del disposto dei precedenti
commi anche le imbarcazioni di cui all'art. 4.
   8. Sono altresi' esentate dall'osservanza di quanto sopra disposto
le imbarcazioni fatte navigare sul lago Trasimeno, a scopo  di  prova
tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici,
concessionari e rivenditori autorizzati di unita'  da  diporto  o  di
motori  per  la  navigazione, da esercenti officine di riparazione. I
sogetti sopra indicati dovranno provvedersi, per  detta  circolazione
di  prova  e  dimostrazione,  in  stretta  relazione  con l'attivita'
svolta, di  apposita  autorizzazione  che  la  provincia  di  Perugia
rilascia  su  domanda motivata e documentata, imponendo prescrizioni,
anche di orario, per la salvaguardia ambientale.