Art. 5. Ammissione alla navigazione 1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima di 9 cavalli fiscali e con profondita' di immersione della linea di galleggiamento non supeiore a metri 1,80 e con profondita' ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore. 2. E' consentito l'uso dei motori diesel di potenza eventualmente superiore a 9 cavalli fiscali purche' la potenza effettiva massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non sia superiore ai 25 cavalli effettivi. 3. A partire dal 1 giugno 1990 per le imbarcazioni a motore sono consentiti soltanto l'erogazione e l'uso dei carburanti meno inquinanti, disponibili sul mercato. La giunta regionale provvede ad individuare, con proprio atto, le caratteristiche merceologiche del carburante ammesso. 4. Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, le imbarcazioni da diporto saranno munite di motori che siano adatti all'uso di quel carburante che, per caratteristiche merceologiche, sia considerato il meno inquinante e quindi da utilizzarsi ai sensi del precedente terzo comma. 5. Per tutte le imbarcazioni che si trovino a navigare sul lago Trasimeno e' stabilito il limite di velocita' massima di 20 nodi (37 km/h) durante il giorno (dal sorgere al tramonto del sole) e di 10 nodi (18,5 km/h) nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole). 6. Sono esentate dall'osservanza dei precedenti commi tutte le imbarcazioni in servizio pubblico, anche non di linea, per le quali saranno, di volta in volta, in sede di autorizzzazione alla navigazione, imposte opportune prescrizioni di velocita' o di altro genere. 7. Sono esentate dalla osservanza del disposto dei precedenti commi anche le imbarcazioni di cui all'art. 4. 8. Sono altresi' esentate dall'osservanza di quanto sopra disposto le imbarcazioni fatte navigare sul lago Trasimeno, a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici, concessionari e rivenditori autorizzati di unita' da diporto o di motori per la navigazione, da esercenti officine di riparazione. I sogetti sopra indicati dovranno provvedersi, per detta circolazione di prova e dimostrazione, in stretta relazione con l'attivita' svolta, di apposita autorizzazione che la provincia di Perugia rilascia su domanda motivata e documentata, imponendo prescrizioni, anche di orario, per la salvaguardia ambientale.