Art. 6. Norme di comportamento 1. Le imbarcazioni che procedono a motore hanno l'obbligo di dare la precedenza ai natanti a vela. 2. Tutte le imbarcazioni hanno l'obbligo di dare la precedenza: a) all'unita' in difficolta'; b) all'unita' che non governa; c) ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea; d) all'unita' impegnata in operazione di pesca; e) all'unita' in uscita dai porti. 3. Le unita' a motore o a vela hanno l'obbligo di tenersi a metri 50 di distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza dei subacquei, di mantenere la distanza di metri 50 dalle unita' adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimita' delle scuole di vela. 4. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco, nonche' interferire nei campi di regata e ostacolare l'unita' impegnata in operazioni di pesca professionale ed e' fatto quindi obbligo di tenersi ad una distanza minima di metri 75 dalle imbacazioni come sopra operanti. 5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore al doppio della lunghezza del cavo di traino unita' trainanti sciatori nautici.