Art. 6.
                        Norme di comportamento
 
   1.  Le imbarcazioni che procedono a motore hanno l'obbligo di dare
la precedenza ai natanti a vela.
   2. Tutte le imbarcazioni hanno l'obbligo di dare la precedenza:
     a) all'unita' in difficolta';
     b) all'unita' che non governa;
     c) ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea;
     d) all'unita' impegnata in operazione di pesca;
     e) all'unita' in uscita dai porti.
   3.  Le unita' a motore o a vela hanno l'obbligo di tenersi a metri
50 di distanza da quelle di piccolo dislocamento  e  dai  segnali  di
presenza  dei  subacquei,  di mantenere la distanza di metri 50 dalle
unita' adibite a pubblico servizio ed osservare particolare  prudenza
in prossimita' delle scuole di vela.
   4.  E'  vietato  in  ogni  caso  intralciare la rotta delle unita'
adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di  attracco,
nonche'  interferire  nei  campi  di  regata  e  ostacolare  l'unita'
impegnata in operazioni di pesca professionale  ed  e'  fatto  quindi
obbligo  di  tenersi  ad  una  distanza  minima  di  metri  75  dalle
imbacazioni come sopra operanti.
   5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore al
doppio della lunghezza del cavo di traino unita'  trainanti  sciatori
nautici.