Art. 7.
                     Alaggio, attracco, ormeggio
 
   1.  Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate
unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati.  Nei
casi  in  cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno
l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e  a  disposizione
del  personale di vigilanza, indicante le unita' da diporto che fanno
uso di dette strutture.