Art. 7. Alaggio, attracco, ormeggio 1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati. Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unita' da diporto che fanno uso di dette strutture.