Art. 9.
                             Sci nautico
 
   1.   La   provincia  individua  le  zone  riservate  all'esercizio
dell'attivita'  agonistico-sportiva   e   relativi   allenamenti   di
rimorchio  di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari.
Solo  all'interno  di   tali   zone   e   per   l'esclusiva   pratica
dell'attivita'  agonistico-sportiva  di cui sopra, e' concessa deroga
al limite di velocita'  individuato  al  precedente  art.  5,  quinto
comma.
   2. Coloro che intendono impegnare una imbarcazione nella attivita'
agonistico-sportiva, di cui al precedente comma, hanno  l'obbligo  di
provvedersi   di   apposita   autorizzazione,  che  l'amministrazione
rilascia a seguito di domanda motivata e documentata, imponendo oneri
e   prescrizioni,  sia  per  la  incolumita'  pubblica,  che  per  la
salvaguardia     dell'ambiente,     nonche'     per     la     durata
dell'autorizzazione.    Per    l'esercizio    di    detta   attivita'
agonistico-sportiva e' consentito montare sulle  imbarcazioni  motori
con potenza superiore a quella individuata al precedente art. 5.
   3.  Al  di fuori delle zone sopra individuate e' vietata, su tutto
lo specchio lacuale, la pratica dello sci nautico.
   4.   Con  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  tutte  le
autorizazioni   all'esercizio   dello    sci    nautico    di    tipo
agonistico-sportivo  decadono.  In  via  transitoria  gli interessati
potranno   avvalersi   delle   precedenti   autorizzazioni,   purche'
presentino  nuova  domanda  di  autorizzazione,  ai sensi del secondo
comma, entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge.