Art. 9. Sci nautico 1. La provincia individua le zone riservate all'esercizio dell'attivita' agonistico-sportiva e relativi allenamenti di rimorchio di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari. Solo all'interno di tali zone e per l'esclusiva pratica dell'attivita' agonistico-sportiva di cui sopra, e' concessa deroga al limite di velocita' individuato al precedente art. 5, quinto comma. 2. Coloro che intendono impegnare una imbarcazione nella attivita' agonistico-sportiva, di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di provvedersi di apposita autorizzazione, che l'amministrazione rilascia a seguito di domanda motivata e documentata, imponendo oneri e prescrizioni, sia per la incolumita' pubblica, che per la salvaguardia dell'ambiente, nonche' per la durata dell'autorizzazione. Per l'esercizio di detta attivita' agonistico-sportiva e' consentito montare sulle imbarcazioni motori con potenza superiore a quella individuata al precedente art. 5. 3. Al di fuori delle zone sopra individuate e' vietata, su tutto lo specchio lacuale, la pratica dello sci nautico. 4. Con l'entrata in vigore della presente legge tutte le autorizazioni all'esercizio dello sci nautico di tipo agonistico-sportivo decadono. In via transitoria gli interessati potranno avvalersi delle precedenti autorizzazioni, purche' presentino nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del secondo comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.