(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40
                         del 1 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione, al fine di acquisire una piu' puntuale conoscenza
dei problemi della gioventu' e  di  coordinare  la  disciplina  degli
interventi   a   favore  dei  giovani,  favorisce  nell'ambito  delle
competenze  regionali  di  cui  all'art.  117   della   Costituzione,
iniziative intese a:
     a)   analizzare   e  approfondire  le  tematiche  relative  alla
condizione giovanile;
     b) promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;
     c)   promuovere   interventi  per  l'inserimento  sociale  e  la
partecipazione dei giovani;
     d) prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i
processi di emarginazione giovanile;
     e) sviluppare iniziative di scambi socio-culturali;
     f)  favorire  lo  sviluppo  delle varie forme dell'aggregazione,
dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.