(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, al fine di acquisire una piu' puntuale conoscenza dei problemi della gioventu' e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, favorisce nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, iniziative intese a: a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile; b) promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani; c) promuovere interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; d) prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione giovanile; e) sviluppare iniziative di scambi socio-culturali; f) favorire lo sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.