Art. 10. 1. All'onere complessivo di lire 3 miliardi per il triennio 1988-1990 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede: per lire 1 miliardo per l'anno 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 "Fondo regionale per i servizi sociali"; per lire 1 miliardo per l'anno 1989 e per lire 1 miliardo per il 1990 mediante riduzione dei corrispondenti importi degli stanziamenti iscritti al cap. 61402 della spesa del bilancio poliennale 1988-1990 "Fondo regionale per i servizi sociali"; nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 e' istituito il cap. 61428 "Iniziative e coordinamento dell'attivita' a favore dei giovani" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per il 1988, lire 1 miliardo per il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990.