Art. 10.
 
   1.  All'onere  complessivo  di  lire  3  miliardi  per il triennio
1988-1990  derivante  dall'attuazione  della   presente   legge,   si
provvede:
    per  lire  1  miliardo per l'anno 1988 mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al  cap.  61402  dello  stato  di
previsione  della  spesa del bilancio regionale 1988 "Fondo regionale
per i servizi sociali";
    per  lire 1 miliardo per l'anno 1989 e per lire 1 miliardo per il
1990 mediante riduzione dei corrispondenti importi degli stanziamenti
iscritti  al cap. 61402 della spesa del bilancio poliennale 1988-1990
"Fondo regionale per i servizi sociali";
    nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988
e del bilancio pluriennale  1988-1990  e'  istituito  il  cap.  61428
"Iniziative  e coordinamento dell'attivita' a favore dei giovani" con
lo stanziamento di lire 1 miliardo per il 1988, lire 1  miliardo  per
il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990.