Art. 2.
 
   1.  E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili
e la prevenzione un gruppo di lavoro  interdisciplinare  formato  dai
responsabili    dei   dipartimenti   cultura,   turismo,   formazione
professionale,  assistenza  sociale,  sanita',  lavoro,  emigrazione,
sport  e  tempo  libero,  presieduto  dal  segretario  generale della
programmazione.
   2.   Il   gruppo   di   lavoro   interdisciplinare  opera  per  il
coordinamento di obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative  e
progetti di settore in materia di attivita' a favore dei giovani.