Art. 2. 1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione professionale, assistenza sociale, sanita', lavoro, emigrazione, sport e tempo libero, presieduto dal segretario generale della programmazione. 2. Il gruppo di lavoro interdisciplinare opera per il coordinamento di obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di attivita' a favore dei giovani.