Art. 3.
 
   1.  E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili
l'Osservatorio  permanente  sulla  condizione   giovanile,   servizio
pubblico   a  disposizione  degli  organismi  pubblici  e  privati  e
dell'associazionismo. Esso ha il compito di studiare e analizzare  la
condizione  giovanile,  di  verificare  l'efficacia  degli interventi
realizzati per i giovani da parte di enti,  istituzioni  pubbliche  e
private,  gruppi  e  associazioni,  di  gestire  una banca dati sulla
condizione giovanile.
   2.    Il    progetto   dell'Osservatorio,   che   ne   indica   le
caratteristiche,  e'  approvato  con   deliberazione   della   Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.