Art. 3. 1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo. Esso ha il compito di studiare e analizzare la condizione giovanile, di verificare l'efficacia degli interventi realizzati per i giovani da parte di enti, istituzioni pubbliche e private, gruppi e associazioni, di gestire una banca dati sulla condizione giovanile. 2. Il progetto dell'Osservatorio, che ne indica le caratteristiche, e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.