Art. 4. 1. E' istituita la Consulta giovanile. 2. La Consulta e' composta da quattordici membri, designati dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e dagli organismi consultivi giovanili istituiti presso gli enti locali. 3. I componenti della Consulta sono nominati dal presidente della giunta regionale fra i designati dalle associazioni e organismi di cui al comma precedente secondo criteri di rappresentativita' e di provenienza territoriale. 4. La Consulta e' presieduta da un assessore designato dalla giunta regionale o, in sua vece, da un funzionario da questi delegato. 5. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova consulta. 6. La Consulta si riunisce su convocazione del presidente e ogni qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti. 7. Le sedute sono valide quando sia presente la meta' dei componenti. 8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti. 9. Possono essere presentate relazioni e pareri di minoranza. 10. La Consulta esprime i pareri previsti dall'art. 5 della presente legge e sottopone alla giunta regionale proposte di interventi in materie che attengono alla condizione giovanile, compresi indirizzi per l'utilizzo dell'Osservatorio, di cui all'art. 3.