Art. 4.
 
   1. E' istituita la Consulta giovanile.
   2.  La Consulta e' composta da quattordici membri, designati dalle
associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e  dagli  organismi
consultivi giovanili istituiti presso gli enti locali.
   3.  I componenti della Consulta sono nominati dal presidente della
giunta regionale fra i designati dalle associazioni  e  organismi  di
cui  al  comma  precedente secondo criteri di rappresentativita' e di
provenienza territoriale.
   4.  La  Consulta  e'  presieduta  da  un assessore designato dalla
giunta regionale  o,  in  sua  vece,  da  un  funzionario  da  questi
delegato.
   5.  La  Consulta  dura  in carica fino alla scadenza del consiglio
regionale, restando prorogate le sue funzioni  fino  all'insediamento
della nuova consulta.
   6.  La  Consulta si riunisce su convocazione del presidente e ogni
qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
   7.  Le  sedute  sono  valide  quando  sia  presente  la  meta' dei
componenti.
   8.  Le  deliberazioni  sono  adottate  con  il voto favorevole dei
votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero
dei votanti.
   9. Possono essere presentate relazioni e pareri di minoranza.
   10.  La  Consulta  esprime  i  pareri  previsti  dall'art. 5 della
presente  legge  e  sottopone  alla  giunta  regionale  proposte   di
interventi  in  materie  che  attengono  alla  condizione  giovanile,
compresi indirizzi per l'utilizzo dell'Osservatorio, di cui  all'art.
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