Art. 5.
 
   1.  Per  perseguire le finalita' indicate all'art. 1, nel rispetto
degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio  regionale  ai  sensi  dell
successivo  art.  7,  la giunta regionale, sentita la Consulta di cui
all'art.  4  e  anche  sulla   base   delle   indicazioni   formulate
dall'Osservatorio  di  cui  all'art.  3,  approva  il  programma  dei
progetti-obiettivo  e  i  progetti-pilota  relativi  alla  condizione
giovanile.
   2. Nel programma dei progetti-obiettivo sono indicate le priorita'
di intervento e gli obiettivi  generali  e  specifici  dei  progetti,
individuate  le  competenze  gestionali,  disciplinati i contenuti, i
criteri attuativi e le procedure dei medesimi.