Art. 5. 1. Per perseguire le finalita' indicate all'art. 1, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale ai sensi dell successivo art. 7, la giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 4 e anche sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 3, approva il programma dei progetti-obiettivo e i progetti-pilota relativi alla condizione giovanile. 2. Nel programma dei progetti-obiettivo sono indicate le priorita' di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.