Art. 6. 1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale, congruenti con gli obiettivi e le priorita' stabiliti nel programma dei progetti-obiettivo di cui all'art. 5. 2. La Regione puo' affidare la gestione dei progetti-pilota in materia di assistenza sociale ai giovani, finanziati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, a istituzioni, organismi e associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla precitata legge regionale. 3. I contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell'avvio del progetto di cui ai commi precedenti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione del progetto.