Art. 6.
 
   1.   La   Regione   contribuisce  al  finanziamento  dei  progetti
predisposti  dagli  enti  locali,  in  via   prioritaria,   e   dalle
associazioni giovanili aventi rilevanza regionale, congruenti con gli
obiettivi   e   le   priorita'   stabiliti    nel    programma    dei
progetti-obiettivo di cui all'art. 5.
   2.  La  Regione  puo'  affidare la gestione dei progetti-pilota in
materia  di  assistenza  sociale  ai  giovani,  finanziati  ai  sensi
dell'art.  15  della  legge  regionale  15  dicembre  1982,  n.  55 e
successive modificazioni, a istituzioni, organismi e associazioni  in
possesso dei requisiti previsti dalla precitata legge regionale.
   3.  I  contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell'avvio
del progetto di cui ai commi precedenti e per la  restante  parte  su
presentazione  di idonea documentazione che comprovi la realizzazione
del progetto.