Art. 9. 1. Per i fini di cui alla presente legge la giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di cinque, in base ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40 del 3 agosto 1978, anche in deroga al limite numerico previsto dall'art. 3 della precitata legge regionale e di stipulare convenzioni con istituti specializzati pubblici e privati. 2. Lo schema di convenzione e' approvato dalla giunta regionale.