Art. 9.
 
   1.  Per  i  fini di cui alla presente legge la giunta regionale e'
autorizzata ad avvalersi di consulenti, fino  al  numero  massimo  di
cinque, in base ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n.
40 del 3 agosto 1978, anche in deroga  al  limite  numerico  previsto
dall'art.    3   della  precitata  legge  regionale  e  di  stipulare
convenzioni con istituti specializzati pubblici e privati.
   2. Lo schema di convenzione e' approvato dalla giunta regionale.