Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari
importo,  per  competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al
cap. 84100 "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui  perenti
delle  spese  correnti"  dello  stato  di  previsione della spesa del
bilancio  regionale  per  l'anno  finanziario  1988  e  contemporanea
istituzione   nel   medesimo  stato  di  previsione  del  cap.  61444
denominato "Spese per l'istituzione e il  funzionamento  dell'ufficio
di  protezione  e  pubblica tutela dei minori" con lo stanziamento di
lire 150 milioni per competenza e per cassa.
   2.  Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento
del cap. 61444  verra'  determinato  dal  provvedimento  generale  di
rifinanziamento  di  leggi  regionali a norma dell'art. 32/ bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata  dalla  legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 9 agosto 1988
 
                               BERNINI