Art. 10. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 61444 denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori" con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa. 2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 61444 verra' determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'art. 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 9 agosto 1988 BERNINI