Art. 2. F u n z i o n i 1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni: a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attivita' di tutela e di curatela e da' consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati; b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 delle legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unita' locali socio-sanitarie; c) promuovere, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento; d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori; e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare; f) segnala ai servizi sociali e all'autorita' giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.