Art. 2.
                           F u n z i o n i
 
   1.  L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le
seguenti funzioni:
    a)  reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere
attivita' di tutela e di curatela e  da'  consulenza  e  sostegno  ai
tutori o ai curatori nominati;
     b)  vigila  sull'assistenza  prestata  ai  minori  ricoverati in
istituti  educativo-assistenziali,  in   strutture   residenziali   o
comunque  in  ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine
allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui  all'art.
2  delle legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono
esercitarli tramite le unita' locali socio-sanitarie;
     c) promuovere, in collaborazione con gli enti locali, iniziative
per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
     d)  promuove,  in  collaborazione  con gli enti locali e tramite
collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di  informazioni,
iniziative   per   la  diffusione  di  una  cultura  dell'infanzia  e
dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
     e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri
sulle proposte di provvedimenti normativi  e  di  atti  di  indirizzo
riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
     f)  segnala  ai  servizi  sociali  e  all'autorita'  giudiziaria
situazioni   che   richiedono   interventi   immediati   di    ordine
assistenziale o giudiziario;
     g)  segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di
rischio o  di  danno  derivanti  ai  minori  a  causa  di  situazioni
ambientali    carenti    o    inadeguate    dal    punto   di   vista
igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.