Art. 3.
                        Struttura dell'ufficio
 
   1.  L'ufficio  di  protezione e pubblica tutela dei minori ha sede
presso la giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi
decentrate.
   2.  Alla  dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il
funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il pubblico  tutore,  la
giunta regionale con propria deliberazione.
   3.  Per  il  funzionamento  dell'ufficio  nelle sedi decentrate il
pubblico tutore  si  avvale,  secondo  le  indicazioni  della  giunta
regionale,     del     personale     amministrativo    e    dell'area
psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'art. 5 della
legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.
   4.  Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'ufficio
opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui
minori  e  si  avvale  per studi e indagini sulla situazione minorile
dell'osservatorio permanente di cui all'art. 3 della legge  regionale
n.  29  del  28  giugno  1988 riguardante "Iniziative e coordinamento
delle attivita' a favore dei giovani".