Art. 3. Struttura dell'ufficio 1. L'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate. 2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la giunta regionale con propria deliberazione. 3. Per il funzionamento dell'ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'art. 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante "Iniziative e coordinamento delle attivita' a favore dei giovani".