Art. 4.
                           E l e z i o n e
 
   1.  Il titolare dell'ufficio e' eletto dal consiglio regionale con
maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
   2. Dura in carica 5 anni.
   3.  Le  funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento
del successore.
   4. Il titolare dell'ufficio e' rieleggibile una sola volta.
   5.  Almeno  tre mesi prima della scadenza del mandato il consiglio
regionale e' convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare
dell'ufficio.
   6.  Qualora  il  mandato venga a cessare prima della scadenza, per
qualunque causa, la nuova elezione e'  posta  all'ordine  del  giorno
della  prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi
della cessazione del mandato.