Art. 4. E l e z i o n e 1. Il titolare dell'ufficio e' eletto dal consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. 2. Dura in carica 5 anni. 3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore. 4. Il titolare dell'ufficio e' rieleggibile una sola volta. 5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il consiglio regionale e' convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'ufficio. 6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione e' posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.