Art. 5.
 Requisiti, cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', decadenza
 
   1.  Per  l'elezione  a  titolare  dell'ufficio  sono  richiesti  i
requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale,
la  laurea  in giurisprudenza o equipolenti, o in lettere, filosofia,
pedagogia o equipollenti, adeguata  esperienza  nel  campo  minorile,
accertata   dal   consiglio  regionale  sulla  base  dell  curriculum
presentato.
   2. Non sono eleggibili:
     a)   i   membri   del   Parlamento,   i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle unita'
locali socio-sanitarie;
     b)  i  componenti  degli organi dirigenti nazionali, regionali e
provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
     c)  i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue
sezioni;
     d)  i  dipendenti  regionali,  degli  enti  locali e degli enti,
istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o  a
controllo regionale;
     e)  i  funzionari  pubblici  che,  per regioni del loro ufficio,
svolgono attivita' di controllo su atti o organi regionali o di  enti
locali.
   3.   L'ufficio  e'  incompatibile  con  l'esercizio  di  qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o
professione.
   4.  In  caso di ineleggibilita' e incompatibilita' si applicano le
procedure previste per i consiglieri regionali.