Art. 5. Requisiti, cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', decadenza 1. Per l'elezione a titolare dell'ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipolenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal consiglio regionale sulla base dell curriculum presentato. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle unita' locali socio-sanitarie; b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali; c) i componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni; d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale; e) i funzionari pubblici che, per regioni del loro ufficio, svolgono attivita' di controllo su atti o organi regionali o di enti locali. 3. L'ufficio e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. 4. In caso di ineleggibilita' e incompatibilita' si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.