Art. 6.
                             R e v o c a
 
   1.  Il  consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio
segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione,  puo'
revocare  il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di
legge o per accertata inefficienza.
   2.  Il titolare dell'ufficio, qualora lo richieda, e' ascoltato in
seduta pubblica dal Consiglio regionale.