Art. 6. R e v o c a 1. Il consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, puo' revocare il titolare dell'ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. 2. Il titolare dell'ufficio, qualora lo richieda, e' ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.