Art. 8. Collegamenti istituzionali 1. L'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla giunta regionale sull'andamento dell'attivita' enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare. 2. L'ufficio presenta al consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e puo' essere sentito dalle competenti commissioni consiliari. 3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'ufficio riferisce ai competenti consigli comunali. 4. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicita' su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.