Art. 8.
                      Collegamenti istituzionali
 
   1.  L'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce
periodicamente alla giunta  regionale  sull'andamento  dell'attivita'
enunciando   proprie   proposte  circa  le  innovazioni  normative  o
amministrative da adottare.
   2. L'ufficio presenta al consiglio regionale, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e  puo'
essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
   3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori,
l'ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
   4.  La  relazione  e'  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della
Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicita'
su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.