Art. 9.
                   Rapporti con il difensore civico
 
   1.  Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e
pubblica  tutela  dei  minori  si  danno  reciproca  segnalazione  di
situazioni  di  interesse  comune,  coordinando  la propria attivita'
nell'ambito delle rispettive competenze.