Art. 10
                        Il comitato esecutivo
 
   1.   Il   comitato  esecutivo  e'  composto  dal  presidente,  dal
vicepresidente e  da  cinque  consiglieri  eletti  dal  consiglio  di
amministrazione con voto limitato a tre.
   2.  Il comitato esecutivo e' l'organo propulsivo e di preparazione
dell'attivita'  del  consiglio;  ne  attua   gli   indirizzi   e   le
deliberazioni; adotta i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad
esso delegate dal consiglio; compie tutti gli atti di amministrazione
che  non  siano  riservati  dalla presente legge e dai regolamenti al
consiglio.
   3.  Gli  atti  assunti  dal comitato esecutivo sono comunicati dal
presidente  al  consiglio  di  amministrazione  nella  prima   seduta
successiva.
   4. Il comitato puo' assumere, nei casi di comprovata necessita' ed
urgenza,   i   provvedimenti   di   competenza   del   consiglio   di
amministrazione, esclusi quelli attinenti alle competenze esclusive e
indelegabili del consiglio stesso. Tali provvedimenti debbono  essere
sottoposti  a  ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta
immediatamente successiva.
   5.  Per  la  validita'  delle  adunanze  e delle deliberazioni del
comitato esecutivo si applicano le disposizini di cui  al  precedente
articolo 8.