Art. 11
                  Il collegio dei revisori dei conti
 
   1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
     a)  presidente  e  due  membri  effettivi  eletti  dal consiglio
regionale con votazioni separate e, per cio' che  concerne  i  membri
effettivi, con voto limitato a uno;
     b) 2 membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra;
     c)  2  membri  effettivi  designati rispettivamente dal ministro
dell'agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro.
   2.  Il  collegio  dei  revisori  e'  costituito  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale  e  dura  in  carica  quanto  il
consiglio di amministrazione.
   3. Il collegio dei revisori dei conti:
     a)  esamina  il  bilancio, il rendiconto generale e le relazioni
che li accompagnano;
     b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
     c)   elabora   una  relazione  semestrale  sull'andamento  della
gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere,  con
le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio
di amministrazione, alla giunta regionale.
   4.  Il  collegio  dei  revisori  si  riunisce  su convocazione del
presidente almeno una volta ogni due mesi; i relativi verbali con  le
eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di
amministrazione, sono trasmessi anche alla giunta regionale.
   5.   I   membri  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  possono
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni  del  consiglio  di
amministrazione.
   6.  Il  presidente  del collegio puo' altresi' partecipare, sempre
senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.