Art. 12
                     Incompatibilita' e decadenza
 
   1.  I  componenti  del consiglio di amministrazione e del collegio
dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende  e  imprese
che,  anche  operando  al  di  fuori della regione, forniscano beni o
prestino servizi all'ente stesso.
   2.  Non  possono  far parte del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori dei conti: i consiglieri regionali,  i  sindaci
ed  assessori  comunali,  i presidenti e gli assessori provinciali, i
presidenti delle associazioni dei comuni e delle comunita' montane  e
i  membri  degli  organi  esecutivi  di  tali  enti, i componenti dei
consigli di amministrazione di altri enti regionali.
   3. Non possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione
e del  collegiodei  revisori  dei  conti  i  dipendenti  regionali  e
comunque  in  servizio presso l'ente, ad eccezione del rappresentante
del personale di cui all'articolo 6, lettera d).
   4.  I  componenti  del consiglio di amministrazione e del collegio
dei revisori dei conti  dell'ente  che  non  partecipino,  nel  corso
dell'anno,  senza  giustificato  motivo, a tre sedute consecutive del
rispettivo organo, decadono dall'ufficio. Le  cause  sopravvenute  di
incompatibilita' previste dal presente articolo comportano egualmente
la decadenza a norma dei successivi commi.
   5. La causa di decadenza e' contestata dal presidente della giunta
reginale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui  fa
parte, con facolta' di controdeduzioni nei dieci giorni successivi.
   6.  La  decadenza  dei  componenti  elettivi  e'  pronunciata  dal
consiglio  regionale,  su  proposta  motivata  del  presidente  della
giunta,  previa  delibera  della giunta medesima. La dichiarazione di
decadenza dei componenti del consiglio  di  amministrazione,  di  cui
all'articolo 6, lettere c), d) e dei membri del collegio dei revisori
dei  conti  di  designazione  ministeriale  e'  pronunciata,   previa
delibera  della  giunta  regionale,  dal  presidente  della  giunta e
comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri  competenti.
   7. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione
e dei collegi dei revisori dei conti avviene con la stessa  procedura
prevista  per  la  nomina e rispettando le proporzioni previste dalla
presente legge.