Art. 12 Incompatibilita' e decadenza 1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso. 2. Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti: i consiglieri regionali, i sindaci ed assessori comunali, i presidenti e gli assessori provinciali, i presidenti delle associazioni dei comuni e delle comunita' montane e i membri degli organi esecutivi di tali enti, i componenti dei consigli di amministrazione di altri enti regionali. 3. Non possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione e del collegiodei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l'ente, ad eccezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 6, lettera d). 4. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente che non partecipino, nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall'ufficio. Le cause sopravvenute di incompatibilita' previste dal presente articolo comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi. 5. La causa di decadenza e' contestata dal presidente della giunta reginale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui fa parte, con facolta' di controdeduzioni nei dieci giorni successivi. 6. La decadenza dei componenti elettivi e' pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta, previa delibera della giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6, lettere c), d) e dei membri del collegio dei revisori dei conti di designazione ministeriale e' pronunciata, previa delibera della giunta regionale, dal presidente della giunta e comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri competenti. 7. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.