Art. 14. Programmi di attivita' e ordinamento contabile 1. L'ente opera sulla base di programmi di attivita' annuali e pluriennali da sottoporsi all'approvazione della Regione contestualmente alla deliberazione di adozione dei bilanci preventivi. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente, in conformita' alle norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplina con apposito regolamento di contabilita' la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, alla responsabilita' degli amministratori e dei capi degli uffici, all'amministrazione del patrimonio e ai contratti.