Art. 14.
            Programmi di attivita' e ordinamento contabile
 
   1.  L'ente  opera  sulla  base di programmi di attivita' annuali e
pluriennali   da   sottoporsi    all'approvazione    della    Regione
contestualmente   alla   deliberazione   di   adozione   dei  bilanci
preventivi.
   2.  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge
l'ente, in conformita' alle norme contenute nella legge regionale  30
aprile   1980,   n.   25,  disciplina  con  apposito  regolamento  di
contabilita' la formazione  del  bilancio  di  previsione  annuale  e
pluriennale  e  del  conto  consuntivo,  la gestione finanziaria, con
particolare riguardo alla definizione degli  atti  di  impegno,  alla
conservazione    in   bilancio   dei   residui,   alla   destinazione
dell'eventuale  avanzo  di  gestione,  alla   responsabilita'   degli
amministratori  e  dei  capi  degli  uffici,  all'amministrazione del
patrimonio e ai contratti.