Art. 15 Approvazione delle delibere 1. Tutte le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, anche se delegate al comitato esecutivo, e quelle di competenza del comitato esecutivo concernenti il personale e il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 21 della presente legge sono soggette ad approvazione della giunta regionale. 2. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le deliberazioni indicate nel comma 1 diventano esecutive, se nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime, la giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. 3. Il termine e' interrotto se, prima della scadenza, la giunta regionale, chieda il riesame dell'atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso all'unanimita' dei componenti. In tal caso l'atto viene trasmesso alla giunta regionale entro tre giorni dalla sua adozione. 5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono approvati con le modalita' previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25. 6. In deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 180, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria. 7. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate. 8. L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che puo' chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione. 9. Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni. 10. Entro lo stesso termine la giunta regionale puo', altresi', chiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 11. Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco, la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.