Art. 15
                     Approvazione delle delibere
 
   1.   Tutte   le  deliberazioni  di  competenza  del  consiglio  di
amministrazione, anche se delegate al comitato esecutivo, e quelle di
competenza  del  comitato  esecutivo  concernenti  il  personale e il
conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 21 della presente  legge
sono soggette ad approvazione della giunta regionale.
   2.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi seguenti, le deliberazioni
indicate nel comma 1 diventano esecutive, se nel  termine  di  trenta
giorni  dalla ricezione delle medesime, la giunta regionale non abbia
adottato un provvedimento di annullamento.
   3.  Il  termine  e' interrotto se, prima della scadenza, la giunta
regionale,  chieda  il  riesame  dell'atto,  chiarimenti  o  elementi
integrativi di giudizio.
   4.  Nel  caso  di  urgenza,  le  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione o del comitato esecutivo  possono  essere  dichiarate
immediatamente  eseguibili  con  il  voto espresso all'unanimita' dei
componenti. In tal caso l'atto viene trasmesso alla giunta  regionale
entro tre giorni dalla sua adozione.
   5.  Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono approvati
con le modalita' previste dalla legge regionale 30  aprile  1980,  n.
25.
   6.  In  deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 180, n.
25, le variazioni al bilancio  di  previsione  sono  approvate  dalla
giunta   regionale  e  sono  comunicate,  entro  dieci  giorni,  alla
commissione consiliare competente in materia finanziaria.
   7. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono sottoposti al
controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.
   8.  L'elenco  di  tutti i provvedimenti di cui al precedente comma
deve essere trasmesso alla giunta regionale che puo'  chiedere  copia
dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.
   9.  Gli  atti  richiesti  possono  essere  annullati  dalla giunta
regionale nei successivi venti giorni.
   10.  Entro  lo  stesso termine la giunta regionale puo', altresi',
chiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
   11.  Qualora,  entro  il  termine  di dieci giorni dalla ricezione
dell'elenco, la giunta non richieda copia degli atti, essi  diventano
esecutivi.